PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI DI DELEGA

Art. 1.
(Delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.
      2. I decreti legislativi previsti dal comma 1, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dai capi dal II al XVIII, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, apportando altresì le necessarie modifiche alle norme di procedura relative alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria.
      3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono sottoposti al parere dell'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 93 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato e delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739. I pareri sono resi entro un mese dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
      5. Decorso il termine di cui al comma 4, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, affinché sia

 

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espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nel mese antecedente allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di quattro mesi.
      6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal comma 4.

Capo II
GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Art. 2.
(Giurisdizione).

      1. In materia di giurisdizione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) rivedere la disciplina della giurisdizione nei rapporti tra l'autorità giudiziaria ordinaria e la giurisdizione amministrativa, contabile ed i giudici speciali, prevedendo la traslazione del giudizio se, nel termine perentorio fissato dalla legge, la domanda è riproposta al giudice munito di giurisdizione, ferme restando comunque le decadenze verificatesi anteriormente alla proposizione della domanda innanzi al primo giudice ed attribuendo a quest'ultima effetto interruttivo di esse, nonché consentendo la proposizione del regolamento sia preventivamente che quale mezzo di impugnazione della sentenza sulla sola giurisdizione;

          b) disciplinare la litispendenza tra giurisdizioni diverse secondo i criteri di

 

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cui all'articolo 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

          c) disciplinare i limiti della giurisdizione italiana, della litispendenza internazionale e della pregiudizialità internazionale nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari, trasferendo all'interno del codice di procedura civile le regole contenute nella legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive modificazioni, opportunamente razionalizzate.

Art. 3.
(Competenza del giudice di pace).

      1. In materia di competenza del giudice di pace, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) improntare il processo dinanzi al giudice di pace alle linee guida del processo ordinario, salvi gli opportuni temperamenti di carattere semplificativo, per le controversie di minore valore economico;

          b) prevedere che il giudice di pace sia competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice; prevedere che il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi 25.000 euro.

Art. 4.
(Competenza per territorio).

      1. In materia di competenza per territorio, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificare il sistema dei criteri di competenza territoriale derogabile con riduzione delle ipotesi di foro speciale,

 

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mantenendo l'inderogabilità della competenza territoriale per il foro della pubblica amministrazione, nonché per l'esecuzione forzata e relative opposizioni, per i procedimenti cautelari e possessori e per i procedimenti di volontaria giurisdizione;

          b) prevedere la competenza per materia del tribunale per la querela di falso solo in presenza di domanda di accertamento incidentale, consentendone la cognizione in via incidentale da parte di altri giudici, con esclusione dei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative.

Art. 5.
(Modificazioni della competenza).

      1. In materia di modificazioni della competenza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la revisione della disciplina della connessione, riservando sempre al giudice competente per la domanda principale la cognizione di quella riconvenzionale e di accertamento incidentale, in quanto rientranti nella competenza per valore di quel giudice, ovvero al giudice superiore la cognizione di tutta la causa, ferma la competenza territoriale determinata in base alla domanda principale e la competenza per valore del giudice adito in presenza di eccezione di compensazione;

          b) razionalizzare la disciplina della litispendenza, tenendo conto dei princìpi contenuti nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, e successive modificazioni, ed adeguandola, quanto alla valutazione della competenza, alla disciplina della continenza.

Art. 6.
(Eccezioni sulla competenza).

      1. In materia di eccezioni sulla competenza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1

 

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sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile e per valore possano essere proposte sino alla comparsa di risposta tempestivamente depositata;

          b) prevedere che l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio inderogabile possano essere sollevate sino alla proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza, con possibilità di rilevazione anche d'ufficio nel decreto di fissazione dell'udienza;

          c) prevedere l'obbligo per il giudice, se richiesto da entrambe le parti o se la questione è stata rilevata d'ufficio, di decidere, prima di ogni ulteriore attività processuale, la questione con ordinanza non revocabile contenente, se di incompetenza, l'indicazione del giudice ritenuto competente ed il termine per la riassunzione.

Art. 7.
(Regolamento di competenza e di giurisdizione).

      1. In materia di regolamento di competenza e di giurisdizione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare l'istituto del regolamento di competenza, eliminando il regolamento facoltativo ed il regolamento d'ufficio e subordinando la sospensione del giudizio, ovvero del termine di riassunzione, alla verifica della non manifesta infondatezza o inammissibilità da parte del giudice innanzi al quale la questione è sollevata;

          b) uniformare ai princìpi di cui alla lettera a) la disciplina del regolamento di giurisdizione successivo.

 

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Capo III
ASTENSIONE E RICUSAZIONE

Art. 8.
(Astensione e ricusazione).

      1. In materia di astensione e di ricusazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ampliare i casi di astensione obbligatoria con riguardo all'ipotesi di precedente conoscenza processuale della causa;

          b) escludere la ricusabilità dei giudici che decidono la ricusazione;

          c) prevedere la possibilità di condanna ad un equo indennizzo su istanza della parte danneggiata, nonché per responsabilità aggravata nel caso di rigetto o di inammissibilità dell'istanza di ricusazione;

          d) consentire al giudice di astenersi volontariamente, se autorizzato dal capo dell'ufficio, in caso di ricusazione; prevedere l'impugnabilità del provvedimento negativo davanti al presidente della corte di appello o, se proposta nei confronti di questi o di giudici della Corte di cassazione, davanti al primo presidente della medesima Corte, che provvede eventualmente anche sulla responsabilità aggravata;

          e) prevedere che il giudice ricusato possa non sospendere il processo, ove l'istanza appaia manifestamente inammissibile o infondata.

Capo IV
PUBBLICO MINISTERO

Art. 9.
(Pubblico ministero).

      1. In materia di funzioni del pubblico ministero, i decreti legislativi di cui all'articolo 1

 

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sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, oltre che in ogni giudizio di fronte alla Corte di cassazione, soltanto nei giudizi che avrebbe potuto promuovere;

          b) prevedere, inoltre, che, nei giudizi aventi ad oggetto diritti indisponibili, il giudice possa disporre la denuncia della lite e che, in tali casi, il pubblico ministero abbia facoltà di intervenire nel termine fissato dal giudice.

Capo V
PARTI DEL PROCESSO

Art. 10.
(Rappresentanza processuale).

      1. In materia di rappresentanza processuale, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) consentire la rappresentanza processuale anche a un soggetto che non sia investito, o non sia stato in precedenza investito, del potere di rappresentanza sostanziale;

          b) disciplinare la procura alla lite consentendo, in caso di contestazione, la ratifica dell'operato del difensore e prevedendone l'efficacia, in difetto di espressa limitazione, per l'intero giudizio in ogni sua fase, anche cautelare ed esecutiva, e grado, mantenendo la procura speciale per il giudizio di cassazione;

          c) consentire il rilievo d'ufficio del difetto totale di procura e della irregolarità della procura in caso di contumacia della controparte.

 

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Art. 11.
(Spese processuali e responsabilità aggravata).

      1. In materia di spese processuali e di responsabilità aggravata, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare le spese processuali secondo il principio della soccombenza, ma consentendo al giudice, sulla base di esplicita motivazione, di derogarvi, sia compensandole, sia ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che abbia, tuttavia, causato o mantenuto in vita la lite, eventualmente rifiutando ragionevoli proposte conciliative;

          b) generalizzare, ad ogni grado del processo e prevedendo il suo inserimento nei regolamenti, il principio della responsabilità aggravata, con condanna a titolo di sanzione a somma equitativamente determinata, inserendo l'ipotesi della manifesta infondatezza sia della impugnazione, sia della resistenza in giudizio, e mantenendo l'ipotesi dell'assenza della normale prudenza nell'esecuzione di titolo esecutivo stragiudiziale, oltre che negli altri casi previsti dall'articolo 96, secondo comma, del codice di procedura civile.

Capo VI
ESERCIZIO DELL'AZIONE

Art. 12.
(Litisconsorzio e cumulo di domande).

      1. In materia di litisconsorzio e di cumulo di domande, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) regolamentare gli effetti procedurali della mancata estensione del giudizio a tutti i litisconsorti necessari, prevedendo

 

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l'estinzione officiosa del giudizio nel caso di omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, se non prorogato prima della scadenza per giusti motivi;

          b) prevedere casi in cui, anche nell'ipotesi di litisconsorzio per identità di questioni, valga la deroga alla competenza territoriale in favore del foro generale di uno dei convenuti, prevista per il cumulo soggettivo;

          c) escludere la deroga alla competenza territoriale nel caso di cumulo di più domande, anche riconvenzionali, tra le stesse parti, se non connesse per titolo o attraverso l'eccezione, salva l'espressa accettazione del contraddittorio.

Art. 13.
(Intervento nel processo).

      1. In materia di intervento nel processo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) razionalizzare la disciplina dell'intervento, prevedendo la delimitazione del tempo dell'intervento principale e di quello adesivo autonomo e il potere del giudice di estromettere il terzo in ipotesi di intervento inammissibile, con ordinanza ricorribile al collegio con le modalità del reclamo cautelare;

          b) concedere all'interventore adesivo dipendente il potere di impugnare la sentenza;

          c) prevedere il potere del convenuto di chiamare in causa il garante, o il vero legittimato passivo, ovvero il terzo che potrebbe proporre intervento volontario, con conseguente facoltà per l'attore di estendere a costoro la sua domanda;

          d) prevedere che il giudice possa ordinare la denuncia della lite ai terzi che potrebbero intervenire volontariamente e dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo nel caso di mancata denuncia della

 

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lite al titolare di un diritto dipendente da quello dedotto in giudizio che sarebbe legittimato all'opposizione di terzo revocatoria.

Capo VII
ATTI PROCESSUALI

Art. 14.
(Disciplina degli atti processuali).

      1. In materia di disciplina degli atti processuali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) rivedere in generale la disciplina degli atti processuali, prevedendo la possibilità che i documenti possano essere prodotti anche in lingua straniera, con traduzione libera ed eventualmente, su istanza dell'altra parte o su ordine del giudice, con traduzione giurata;

          b) prevedere che la sentenza possa non esporre lo svolgimento del processo, se non necessario ai fini della motivazione della decisione ovvero, se necessario, anche estraendolo da un atto di parte e dandone atto;

          c) prevedere la validità delle comunicazioni ai difensori, purché vi sia prova della ricezione, effettuate a mezzo fax o per e-mail al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica indicati dal difensore;

          d) razionalizzare il procedimento di notifica per adeguarlo ai princìpi comunitari, al fine di garantire la realizzazione del diritto di difesa e di azione, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici;

          e) equiparare la notifica ad associazioni, enti e persone giuridiche, alle modalità previste per le persone fisiche e la notifica al legale rappresentante a quella fatta all'ente rappresentato;

 

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          f) semplificare, attraverso forme di comunicazione più moderne ed efficaci, la notificazione per pubblici proclami.

Art. 15.
(Termini processuali).

      1. In materia di termini processuali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) rivedere la disciplina dei termini processuali, mantenendo la possibilità di una loro abbreviazione o proroga, se non perentori, su istanza di parte e prevedendo, nel rispetto del principio del contraddittorio, la rimessione in termini per inosservanza dovuta a causa non imputabile anche per i termini perentori, purché non relativi alla proposizione dell'impugnazione;

          b) ridurre le ipotesi di controversie sottratte alla sospensione nel periodo feriale, derogando alla regola della sospensione dei termini per le sole tipologie di controversie strutturalmente caratterizzate dall'urgenza.

Capo VIII
INTRODUZIONE DELLA CAUSA

Art. 16.
(Citazione e costituzione delle parti).

      1. In materia di citazione e di costituzione delle parti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il processo sia introdotto con atto di citazione, senza indicazione dell'udienza, da depositare in cancelleria con i documenti offerti in comunicazione, entro un termine perentorio;

 

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          b) prevedere che nell'atto di citazione l'attore fissi al convenuto un termine, disciplinato dalla legge solo nel minimo, entro il quale il convenuto può replicare con una comparsa di risposta da notificare o comunicare all'attore e all'eventuale terzo e da depositare in cancelleria con i documenti offerti in comunicazione;

          c) prevedere che, in caso di mancata costituzione in cancelleria dell'attore, il convenuto possa costituirsi chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione ovvero, in difetto, l'estinzione del processo con salvezza degli effetti sostanziali della domanda;

          d) prevedere la facoltà per l'attore costituito di replicare con atto notificato, o comunicato, al convenuto, ovvero di comunicare che intende depositare istanza di fissazione dell'udienza;

          e) prevedere la facoltà per il convenuto, ove l'attore abbia optato per la replica, di replicare a sua volta, ovvero di comunicare che intende depositare istanza di fissazione dell'udienza;

          f) prevedere l'estensione della trattazione scritta tra le parti fin quando una di esse, in luogo di replicare, depositi e notifichi alle altre parti istanza di fissazione dell'udienza, entro un termine perentorio decorrente dall'ultima difesa effettuata. Disciplinare l'estinzione del giudizio in caso di mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza;

          g) prevedere le modalità di applicazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente capo, nonché di quelli di cui all'articolo 19, ai casi in cui la legge dispone l'introduzione del giudizio ordinario di cognizione con ricorso, anziché con atto di citazione, adeguando alla specificità dei singoli casi tali princìpi e criteri direttivi ed apportando loro le conseguenti limitazioni ed eccezioni. Riconsiderare i casi in cui è necessario od opportuno anteporre l'instaurazione del primo contatto in udienza tra le parti e il giudice rispetto al momento della definitiva fissazione dell'oggetto del giudizio, mantenendo

 

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o prevedendo per tali casi l'introduzione del giudizio ordinario di cognizione con ricorso e statuendo che in ogni altro caso essa avvenga con citazione ai sensi della lettera a). Disciplinare compiutamente le fasi introduttiva ed istruttoria nei casi in cui è prevista l'introduzione con ricorso del giudizio ordinario di cognizione.

Art. 17.
(Istanza di fissazione dell'udienza).

      1. In materia di istanza di fissazione dell'udienza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'istanza di fissazione dell'udienza contenga le conclusioni, di rito e di merito, e che, analogamente, debba provvedere l'altra parte;

          b) prevedere che l'istanza possa essere volta ad ottenere provvedimenti anticipatori di condanna o cautelari, ovvero avere per oggetto incidenti del processo, quali la chiamata di terzi o l'integrità del contraddittorio, ma debba, anche in tali casi, contenere le conclusioni finali di rito e di merito, salva sempre la facoltà di replica della controparte.

Art. 18.
(Preclusioni).

      1. In materia di preclusioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che le domande riconvenzionali e la chiamata in causa dei terzi siano proposte, a pena d'inammissibilità rilevabile su istanza dell'altra parte, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e che le eccezioni di rito non rilevabili d'ufficio siano dichiarate d'ufficio inammissibili, se non proposte nella prima difesa successiva;

 

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          b) prevedere che le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio siano proposte dal convenuto non oltre la seconda memoria, salva per l'attore la facoltà di chiedere la fissazione dell'udienza dopo la comparsa di risposta, con conseguente preclusione per il convenuto;

          c) prevedere che le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio relative a tutte le domande riconvenzionali siano proponibili nella prima difesa successiva.

Capo IX
ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Art. 19.
(Decreto di fissazione dell'udienza).

      1. In materia di fissazione dell'udienza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che l'udienza sia fissata con decreto, il quale deve sempre contenere:

          a) l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio;

          b) una pronuncia, succintamente motivata, sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste dalle parti o disponibili d'ufficio;

          c) l'invito alle parti, ove appaia opportuno ai fini dell'interrogatorio libero o del tentativo di conciliazione, a comparire personalmente all'udienza;

          d) l'autorizzazione o l'invito, ove appaia opportuno, a depositare brevi memorie conclusionali prima dell'udienza, eventualmente indicando le questioni che necessitano di trattazione;

          e) eventuali provvedimenti volti alla regolarizzazione della costituzione delle parti, alla integrazione del contraddittorio, alla chiamata in causa di terzi, alla rinnovazione della notificazione della citazione, disponendo un adeguato differimento dell'udienza ove necessario per

 

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consentire il pieno contraddittorio anche con i terzi.

Art. 20.
(Attività istruttoria di parte).

      1. In materia di attività istruttoria di parte, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la possibilità che i difensori delle parti possano assumere, anche prima dell'inizio del giudizio, dichiarazioni testimoniali scritte ed eventualmente autenticarle o farle autenticare da soggetti muniti di poteri di certificazione, nonché relazioni peritali e attestazioni di fatti e di situazioni constatati da pubblici ufficiali, riconoscendo all'ufficiale giudiziario tale potere di attestazione;

          b) prevedere l'utilizzabilità dei documenti di cui alla lettera a) nel processo, con il potere per il giudice di disporre, anche su istanza delle parti, accertamenti istruttori;

          c) prevedere che le ispezioni di luoghi e gli accertamenti tecnici possano sempre essere chiesti in contraddittorio, in vista di un futuro giudizio, con nomina, nel primo caso, anche di un ufficiale giudiziario e, nel secondo, di uno o più tecnici;

          d) prevedere il potere delle parti, anche mediante difensori muniti di mandato, di ottenere da pubbliche amministrazioni, soggetti assimilati e pubblici depositari, pure in vista di un giudizio ed indipendentemente dalla sua instaurazione, documenti e informazioni scritte, coordinando la disciplina con quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 21.
(Istruzione probatoria).

      1. In materia di istruzione probatoria, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono

 

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adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) razionalizzare il sistema di assunzione delle prove, armonizzandolo con gli sviluppi della legislazione e curando la disciplina della produzione e dell'acquisizione del documento informatico;

          b) rivedere la disciplina della forma degli atti processuali, coordinandola con le caratteristiche e con le esigenze del processo informatizzato.

Capo X
DECISIONE DELLA CAUSA

Art. 22.
(Udienza di discussione).

      1. In materia di udienza di discussione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'udienza si svolga con discussione orale delle questioni trattate, ovvero indicate dal giudice, il quale, ove nel decreto abbia disposto in ordine all'ammissibilità delle prove, conferma o revoca, in tutto o in parte, il proprio provvedimento e procede all'assunzione delle prove stesse, salvo che le parti concordemente non chiedano di assumerle in sede extragiudiziaria ed il giudice le autorizzi, dando le opportune disposizioni circa le modalità di assunzione e di documentazione e fissando l'udienza di discussione con termine, anteriore all'udienza, per il deposito di memorie conclusionali;

          b) prevedere che, ove non vi sia bisogno di assumere mezzi di prova, il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione salvo che, per la particolare complessità della causa,

 

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si riservi di decidere depositando la sentenza nei trenta giorni successivi;

          c) prevedere che, anche nel caso di istanza di trattazione volta ad ottenere provvedimenti anticipatori di condanna, ovvero cautelari, il giudice possa, previa provocazione del contraddittorio tra le parti, emettere la decisione di merito dando lettura del dispositivo e della concisa motivazione.

Art. 23.
(Contumacia delle parti).

      1. In materia di contumacia delle parti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che, nel caso di contumacia della parte avversa, il giudice ritenga ammessi i fatti costitutivi della domanda relativa a diritti disponibili ed emetta un'immediata ordinanza di condanna esecutiva a seguito di valutazione della concludenza della domanda, previo eventualmente, ove il «quantum» non sia adeguatamente documentato, deferimento del giuramento suppletorio o estimatorio, penalmente sanzionato;

          b) prevedere l'appellabilità dell'ordinanza con potere di inibitoria del giudice di appello, ove l'appellante fornisca prova scritta o di pronta soluzione;

          c) prevedere che, nel caso di contumacia erroneamente dichiarata, l'inibitoria possa essere negata dal giudice di appello solo se la domanda dell'attore è assistita da prove documentali che giustificherebbero la immediata esecutività del decreto ingiuntivo.

Art. 24.
(Contumacia involontaria).

      1. In materia di contumacia involontaria, i decreti legislativi di cui all'articolo 1

 

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sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il contumace involontario, ove non debba utilizzare un'impugnazione sostitutiva, possa proporre opposizione, dinanzi al giudice di primo grado, entro congruo termine dalla conoscenza della sentenza;

          b) estendere le ipotesi di contumacia involontaria, oltre che alla nullità della citazione o della notificazione, anche alla nullità degli altri atti di instaurazione del contraddittorio e alla loro notificazione.

Art. 25.
(Rapporti tra giudice collegiale e giudice monocratico).

      1. In materia di rapporti tra giudice collegiale e giudice monocratico, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) mantenere la regola della monocraticità della decisione, prevedendo ipotesi speciali di collegialità della stessa, attraverso l'individuazione di gruppi omogenei di materie in funzione della natura delle questioni;

          b) prevedere la possibilità per il giudice monocratico di chiedere al presidente della sezione o, in mancanza, al presidente del tribunale di volere disporre la trattazione collegiale di controversie che presentano questioni di particolare importanza;

          c) prevedere la possibilità per il presidente di sezione o, in mancanza, del presidente del tribunale di assegnare al collegio controversie già decise in senso difforme da giudici monocratici.

Art. 26.
(Fase successiva alla pronuncia della sentenza).

      1. In materia di disciplina della fase successiva alla pronuncia della sentenza, i

 

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decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere criteri e modalità attraverso i quali possa assicurarsi il tempestivo svolgimento delle attività dirette all'adempimento degli obblighi tributari conseguenti alla pronuncia della sentenza, a prescindere dal rilascio di copie di questa agli interessati;

          b) prevedere che il rilascio delle copie della sentenza non sia subordinato all'adempimento degli obblighi tributari conseguenti alla pronuncia della sentenza;

          c) nell'ambito delle previsioni di cui alle lettere a) e b) prevedere, altresì, che al competente ufficio finanziario, a cura della cancelleria, sia inviata copia della sentenza e degli altri atti eventualmente necessari, con conservazione dell'originale della pronuncia e del fascicolo di ufficio presso l'ufficio giudiziario a disposizione degli interessati.

Capo XI
VICENDE ANOMALE DEL PROCESSO

Art. 27.
(Sospensione del processo).

      1. In materia di sospensione del processo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare la sospensione del processo, stabilendo:

              1) le ipotesi di sospensione per pregiudizialità;

              2) le ipotesi di sospensione impropria;

              3) la possibilità di sospensione concordata, fissando congrui limiti di tempo

 

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nei soli casi in cui la domanda sia soggetta a trascrizione, nonché consentendo al giudice di ordinare la riassunzione quando sussistono interessi di terzi;

          b) procedere ad una tendenziale unificazione del regime processuale dei vari provvedimenti di sospensione, prevedendo la reclamabilità del provvedimento che decide in ordine alla sospensione.

Art. 28.
(Interruzione del processo).

      1. In materia di interruzione del processo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare la interruzione del processo, assicurando la necessità di garantire l'effettiva attuazione del principio del contraddittorio;

          b) prevedere la possibilità di riassunzione della causa anche senza che sia stata dichiarata l'interruzione della stessa;

          c) prevedere che l'interruzione, come conseguenza dell'apertura di procedure concorsuali, operi su dichiarazione anche di parti diverse da quella rispetto alla quale si è verificato l'evento, allorché il provvedimento conclusivo del processo sia inidoneo a produrre effetti nei confronti della massa dei creditori e che l'evento interruttivo, ove contestato, debba essere provato dalla parte che chiede l'interruzione.

Art. 29.
(Estinzione del processo).

      1. In materia di estinzione del processo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare l'estinzione del processo, distinguendo l'estinzione per inattività

 

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semplice e l'estinzione per inattività qualificata, ed individuando le relative ipotesi;

          b) prevedere che l'estinzione per inattività semplice sia rilevabile solo ad istanza di parte e quella per inattività qualificata anche di ufficio;

          c) prevedere la sopravvivenza all'estinzione degli effetti di tutte le pronunce, non solo di quelle di merito;

          d) prevedere che anche le sentenze di rito e le ordinanze sulla competenza abbiano effetti di giudicato esterno e non solo interno;

          e) prevedere che, in caso di estinzione o di chiusura del processo con provvedimento di rito, gli effetti sostanziali della domanda, ad eccezione dell'effetto impeditivo della decadenza, si conservano, se la domanda è riproposta entro sei mesi dalla chiusura del precedente processo.

Capo XII
IMPUGNAZIONI

Art. 30.
(Processo di appello).

      1. In materia di disciplina del processo di appello, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono stabilire:

          a) la appellabilità di tutte le sentenze del giudice di pace e del tribunale, tranne quelle decise secondo equità per legge o per volontà delle parti;

          b) la non appellabilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e l'appellabilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di appello

 

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avverso le prime e previsione della riserva di appello avverso le seconde;

          c) il contenuto proprio dell'atto di appello, anche nella forma incidentale, quale specifica critica alla decisione impugnata, e la conseguente disciplina della nullità dello stesso;

          d) il contenuto proprio dell'atto difensivo avverso l'appello;

          e) la disciplina dell'improcedibilità;

          f) il regime delle novità, escludendo in linea di principio le nuove domande ed ammettendo le nuove allegazioni e le nuove prove;

          g) l'esclusione dell'annullamento con rinvio al giudice di primo grado, salva l'ipotesi della contumacia involontaria, prevedendo contemporaneamente la non applicazione del divieto di proposizione di domande nuove, ove tale proposizione sia stata impedita dalla nullità.

Art. 31.
(Processo di cassazione).

      1. In materia di disciplina del processo di cassazione in funzione nomofilattica, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono stabilire:

          a) la identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso;

          b) l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto;

          c) la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso

 

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le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde;

          d) la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite, prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione e possa, invece, essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite;

          e) il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata;

          f) l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali;

          g) l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione;

          h) meccanismi idonei, stabiliti in conformità all'articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione.

Art. 32.
(Revocazione).

      1. In materia di revocazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza.

 

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Capo XIII
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 33.
(Processo del lavoro).

      1. In materia di processo del lavoro, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ferma la specialità del processo del lavoro secondo le attuali linee generali, prevedere l'accelerazione delle procedure con riferimento alle controversie di particolare rilievo sociale, nonché razionalizzare e disciplinare il tentativo di conciliazione per le relative controversie;

          b) prevedere il regime delle novità in appello, escludendo in linea di principio le nuove domande ed ammettendo le nuove allegazioni e le nuove prove;

          c) razionalizzare e disciplinare l'arbitrato in materia di lavoro;

          d) fatta salva la previsione dell'articolo 36, prevedere l'eseguibilità forzata nei confronti della pubblica amministrazione, ove datore di lavoro, nelle forme dell'esecuzione civile, dei titoli esecutivi e dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario aventi ad oggetto obblighi di fare e di non fare, o di produrre effetti giuridici;

          e) trasferire all'interno del codice e disciplinare unitariamente, eventualmente operandone la razionalizzazione, le norme relative al processo riguardanti il rapporto di lavoro contrattualizzato con le pubbliche amministrazioni.

 

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Capo XIV
PROCESSO DI ESECUZIONE

Art. 34.
(Titoli esecutivi).

      1. In materia di titoli esecutivi, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ferma la tassatività dei titoli esecutivi, attribuire efficacia esecutiva agli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli e alla scrittura privata, eventualmente autenticata, anche in relazione alle obbligazioni di dare e di fare eseguibili in forma specifica;

          b) salva diversa previsione di legge, stabilire che il titolo esecutivo sia efficace a favore e contro i successori a titolo universale e particolare, salvi gli effetti della trascrizione della domanda;

          c) eliminare il divieto di spedizione di più copie in forma esecutiva.

Art. 35.
(Giudice dell'esecuzione).

      1. In materia di funzioni del giudice dell'esecuzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) generalizzare la figura del giudice dell'esecuzione, estendendola anche alle esecuzioni in forma specifica;

          b) prevedere che il giudice dell'esecuzione possa, su istanza di parte ovvero dell'ufficiale giudiziario, risolvere con provvedimento non impugnabile, ma revocabile o modificabile, ogni difficoltà insorta nell'esecuzione;

          c) prevedere in ogni esecuzione la formazione del fascicolo di ufficio;

 

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          d) semplificare la disciplina delle comunicazioni prevedendo che, ove le parti non abbiano eletto domicilio ai fini dell'esecuzione nel comune in cui si trova il giudice dell'esecuzione, tutte le comunicazioni, successive alla prima, vengano loro effettuate in cancelleria;

          e) prevedere che, al termine di ogni esecuzione, vengano liquidate dal giudice dell'esecuzione le spese della stessa, in conformità alla regola generale prevista dall'articolo 91 del codice di procedura civile.

Art. 36.
(Attuazione di titoli esecutivi o di provvedimenti cautelari).

      1. In materia di attuazione di titoli esecutivi o di provvedimenti cautelari, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che l'esecuzione o l'attuazione nei confronti della pubblica amministrazione di titoli esecutivi o di provvedimenti cautelari, comunque formati dal giudice ordinario, avvenga di fronte al giudice amministrativo nelle forme dell'ottemperanza in tutti i casi in cui occorra adottare atti amministrativi, anche nell'esercizio della capacità di diritto privato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 37.
(Espropriazione mobiliare).

      1. In materia di espropriazione mobiliare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere, accanto ai tipi di espropriazione già disciplinati, la possibilità di espropriazione dell'azienda o di un ramo di essa, improntata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) possibilità di nomina di un amministratore giudiziario;

          b) possibilità di vendita unitaria dell'azienda pignorata, ove non appaia preferibile la vendita frazionata;

 

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          c) impignorabilità relativa dei beni mobili facenti parte dell'azienda, in limiti analoghi a quelli previsti per i beni utilizzati per il servizio e per la coltivazione del fondo agricolo.

Art. 38.
(Procedimento).

      1. In materia di procedimento di esecuzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario inviti il debitore a dichiarare, sotto la sua penale responsabilità, l'ubicazione e l'esistenza dei beni e che sia reso possibile l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche, prevedendo eventualmente l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione;

          b) prevedere una disciplina uniforme per i vari casi di eccesso nell'espropriazione, ammettendo sempre un controllo sull'ordinanza del giudice dell'esecuzione che provvede in proposito, con efficacia sospensiva della stessa.

Art. 39.
(Estinzione del processo esecutivo).

      1. In materia di estinzione del processo esecutivo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere, nell'espropriazione mobiliare, l'estinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita da determinare con riferimento ad una percentuale di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo; devono, altresì, prevedere che, nell'espropriazione presso terzi, l'ufficiale giudiziario raccolga, ove possibile, la dichiarazione del terzo in sede di pignoramento.

 

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Art. 40.
(Espropriazione immobiliare).

      1. In materia di espropriazione immobiliare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere la modifica della relativa disciplina secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) trascrizione del pignoramento prima della sua notificazione al debitore;

          b) semplificazione della fase di autorizzazione alla vendita, ponendo a carico dell'esperto, da nominare obbligatoriamente da parte del giudice dell'esecuzione, l'accertamento della titolarità in capo all'esecutato dei diritti sui beni pignorati;

          c) introduzione di adeguate forme di pubblicità dell'avviso di vendita o di assegnazione, anche mediante mezzi informatici;

          d) attribuzione della custodia dei beni pignorati, salvo casi eccezionali, ad un terzo e previsione che il provvedimento di nomina di questi sia titolo esecutivo per il rilascio nei confronti di chiunque non abbia un titolo opponibile alla procedura;

          e) introduzione, accanto alle altre forme, della vendita tramite commissionario;

          f) previsione dell'estinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita per un prezzo pari alla metà di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo;

          g) possibilità, per l'acquirente dei beni pignorati, di ricorso al credito mediante garanzia sul bene oggetto della vendita;

          h) possibilità di delega al notaio anche della vendita senza incanto;

          i) possibilità di delega al notaio della pronuncia del decreto di trasferimento e della distribuzione, se non vengano sollevate, con riguardo a quest'ultima, contestazioni ad opera delle parti.

 

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Art. 41.
(Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare).

      1. In materia di esecuzione forzata, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere, nell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, che il giudice dell'esecuzione possa ordinare, con provvedimento esecutivo, all'obbligato di anticipare le spese, che provvede a quantificare, presumibilmente necessarie per l'esecuzione, prima del compimento delle opere da realizzare.

Art. 42.
(Esecuzione indiretta).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere forme di esecuzione indiretta per la tutela di diritti correlati ad obblighi infungibili, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) fissazione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro per ogni frazione di tempo nel ritardo all'adempimento dell'obbligo;

          b) previsione di un procedimento sommario per la verifica del ritardo e per la liquidazione di quanto previsto nella comminatoria, da attivare ad istanza dell'avente diritto;

          c) previsione che la sanzione pecuniaria sia versata nella forma del deposito giudiziario o in altre forme analoghe;

          d) previsione che le somme versate ai sensi della lettera c) siano destinate a risarcire l'avente diritto del danno prodotto dall'inadempimento dell'obbligo e che il residuo sai versato allo Stato.

Art. 43.
(Opposizioni).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che le opposizioni

 

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siano strutturate secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) opposizione di merito, avente ad oggetto le contestazioni relative al diritto sostanziale tutelato dal processo esecutivo da proporre, nell'espropriazione, non posteriormente all'espletamento della vendita forzata;

          b) opposizione di rito, avente ad oggetto le contestazioni relative al processo esecutivo, ivi comprese quelle attinenti al titolo esecutivo e alla pignorabilità dei beni, con la individuazione di termini perentori per la proposizione della stessa, correlati alla natura della contestazione, da proporre con reclamo al collegio, disciplinato in maniera analoga al reclamo cautelare, e con la possibilità per il collegio di sospendere l'ulteriore corso dell'esecuzione in relazione al proposto reclamo;

          c) opposizione proponibile dai terzi che facciano valere diritti sul bene coinvolto nell'esecuzione, esperibile anche nell'esecuzione in forma specifica, individuando i termini per la proposizione della stessa, gli eventuali limiti probatori e gli effetti della vendita forzata;

          d) opposizione al piano di riparto, nella quale si converte l'opposizione di merito, ove la vendita abbia luogo.

Art. 44.
(Mezzi di gravame).

      1. In materia di mezzi di gravame, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere, sulla base di quanto previsto dagli articoli 534-ter e 591-ter del codice di procedura civile, un gravame al giudice dell'esecuzione contro gli atti e i comportamenti degli ausiliari, individuandone l'oggetto, il termine, gli effetti e la reclamabilità dinanzi al collegio.

 

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Art. 45.
(Vicende anomale del processo esecutivo).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono disciplinare la sospensione e l'estinzione del processo esecutivo in coerenza con le modifiche apportate in attuazione della presente legge e attenendosi, per il resto, ai princìpi già contenuti nel codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

          a) prevedere la possibilità di sospensione dell'esecuzione forzata anche prima del pignoramento;

          b) prevedere che la riassunzione possa essere effettuata dopo la decisione in primo grado del processo di cognizione incidentale, con facoltà del giudice di appello di sottoporre a cauzione la prosecuzione dell'esecuzione, e che la parte interessata possa riassumere il processo esecutivo anche dopo la formazione del giudicato;

          c) prevedere che, nell'ipotesi di sospensione della distribuzione del ricavato, il creditore possa ottenere il pagamento della somma contestata qualora offra idonea garanzia;

          d) prevedere che l'estinzione per inattività semplice sia rilevabile solo ad istanza di parte, e che l'estinzione per inattività qualificata sia dichiarabile anche d'ufficio.

      2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 provvedono, altresì, a ribadire l'intangibilità, nei confronti dei terzi, degli effetti degli atti esecutivi compiuti prima dell'estinzione o, comunque, della chiusura della procedura esecutiva.

Art. 46.
(Riunione dei procedimenti esecutivi).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere, oltre alla connessione per oggetto, che nell'ipotesi di pluralità di

 

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pignoramenti, ove possibile anche di diversa natura, perfezionati nei confronti dello stesso esecutato, si realizzi un unico processo esecutivo dinanzi al tribunale investito della prima procedura.

Capo XV
PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 47.
(Procedimento monitorio).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere uno o più procedimenti monitori, di natura pura o documentale, a tutela di diritti aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la consegna di beni mobili o il rilascio di beni immobili, caratterizzati:

          a) da un procedimento sommario anche a contraddittorio differito;

          b) dalla conversione del processo sommario in processo a cognizione piena, su richiesta ovvero su opposizione di parte;

          c) da un provvedimento che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato.

Art. 48.
(Procedimento sommario).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere un procedimento sommario non cautelare, improntato a particolare celerità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, che conduca all'emanazione di un provvedimento esecutivo:

          a) reclamabile;

          b) privo dell'efficacia del giudicato;

          c) esperibile anche nel corso di un processo a cognizione piena;

          d) idoneo ad eventualmente definire tale processo.

 

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Art. 49.
(Procedimento di istruzione preventiva).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere:

          a) la possibilità di utilizzare i procedimenti di istruzione preventiva anche in assenza di pericolo nel ritardo;

          b) la possibilità di generalizzare la consulenza tecnica prima della proposizione della domanda.

Art. 50.
(Procedimento cautelare uniforme).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono mantenere, per il procedimento cautelare uniforme, i princìpi attualmente vigenti, prevedendo, comunque, gli opportuni adattamenti e le seguenti modifiche:

          a) attribuire tendenzialmente il potere cautelare al giudice competente per il merito;

          b) completare la disciplina dell'efficacia del provvedimento nel tempo;

          c) disciplinare il sistema dei rimedi esperibili in sede di attuazione del provvedimento cautelare;

          d) coordinare la disciplina con la previsione dell'articolo 31, comma 1, lettera h).

Art. 51.
(Procedimenti cautelari).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono disciplinare i singoli provvedimenti cautelari secondo i princìpi attualmente vigenti, prevedendo, comunque, gli opportuni adattamenti e le seguenti modifiche:

          a) prevedere la possibilità di concedere il sequestro conservativo di azienda, in coerenza con la pignorabilità della stessa;

 

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          b) riformulare la disciplina della conversione del sequestro conservativo, in modo da garantire la prosecuzione dell'espropriazione forzata sui beni sequestrati;

          c) riformulare, per i provvedimenti d'urgenza, la nozione di «pericolo nel ritardo» atipico, in modo da consentire la cautelabilità di ogni diritto soggettivo sottoposto a pericolo di grave lesione;

          d) riformulare, per i provvedimenti d'urgenza, la disciplina del concorso con altre misure sommarie anticipatorie.

Capo XVI
PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 52.
(Procedimento uniforme in camera di consiglio).

      1. In materia di procedimento in camera di consiglio, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere un procedimento in camera di consiglio con le seguenti caratteristiche generali:

              1) proposizione della domanda con ricorso;

              2) trattazione da parte di un giudice monocratico, salve ipotesi specifiche di collegialità;

              3) attuazione del principio del contraddittorio;

              4) conclusione con provvedimento reclamabile al collegio nell'ipotesi di provvedimento monocratico e al giudice superiore nell'ipotesi di provvedimento collegiale;

          b) prevedere che, ove il procedimento in questione sia destinato a terminare con un provvedimento non suscettibile di giudicato sostanziale, sia possibile l'utilizzazione anche di prove atipiche e che il

 

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provvedimento sia modificabile e revocabile quando si abbia un mutamento delle circostanze o quando siano addotte nuove ragioni di fatto o di diritto;

          c) prevedere che, ove il procedimento in questione sia destinato a terminare con un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale, sia necessaria la difesa tecnica; prevedere che sia possibile l'utilizzazione solo di prove tipiche, anche se assunte con modalità diverse da quelle ordinarie; prevedere che il provvedimento non sia modificabile o revocabile;

          d) prevedere la riconduzione alla disciplina prevista dal presente articolo di tutte le ipotesi nelle quali sono richiamate le norme vigenti in materia di procedimento in camera di consiglio.

Capo XVII
ARBITRATO

Art. 53.
(Disciplina dell'arbitrato).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge;

          b) prevedere, per la stipulazione del compromesso e della clausola compromissoria, un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso;

          c) prevedere una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso e alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'istituto;

 

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          d) prevedere una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri;

          e) disciplinare in modo unitario e completo la responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie;

          f) disciplinare l'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria;

          g) prevedere che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo;

          h) razionalizzare la disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi;

          i) semplificare e razionalizzare le forme e le modalità di pronuncia del lodo;

          l) prevedere che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza;

          m) razionalizzare le ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi specifici:

              1) subordinare la controllabilità del lodo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile, alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

              2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullità;

          n) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto compromissorio;

          o) disciplinare l'arbitrato amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti.

 

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Art. 54.
(Patto compromissorio).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.

Capo XVIII
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 55.
(Pubblicità delle udienze).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono generalizzare il principio della pubblicità delle udienze, adeguando la disciplina processuale a quanto disposto dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 56.
(Composizione stragiudiziale delle controversie).

      1. In materia di composizione stragiudiziale delle controversie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere forme e modalità di mediazione non obbligatoria quale strumento

 

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di composizione extragiudiziale delle controversie, affidato a soggetti professionalmente qualificati, diversi dal giudice;

          b) prevedere l'istituzione di un registro nazionale per l'iscrizione dei soggetti che operano senza scopo di lucro, presso cui è possibile attivare un procedimento di conciliazione;

          c) prevedere, in presenza di una clausola di conciliazione, la sospensione del processo da parte del giudice per un tempo breve e determinato;

          d) prevedere che il giudice, ove non vi sia opposizione di alcuna delle parti, possa sospendere, per breve tempo, il procedimento invitando le parti ad esperire un tentativo di conciliazione presso un soggetto iscritto nell'apposito registro istituito ai sensi della lettera b);

          e) escludere la possibilità di utilizzare gli atti e le dichiarazioni della procedura di conciliazione come fonte di prova, anche indiretta, in un eventuale successivo giudizio;

          f) prevedere le forme e le modalità di comunicazione della istanza di conciliazione ai fini della interruzione o della sospensione di termini processuali e sostanziali;

          g) prevedere che il verbale di conciliazione dinanzi ai soggetti iscritti nel registro istituito ai sensi della lettera b) costituisca titolo esecutivo, previo controllo formale da parte del giudice;

          h) prevedere un sistema di incentivazione fiscale che favorisca il ricorso alla conciliazione, esclusi i casi di controversie aventi ad oggetto beni immobili, incentrato sulla riduzione dell'onere tributario, rispetto a quanto dovuto in relazione alla sentenza, nonché sulla semplicità e sulla speditezza delle modalità di assolvimento.

 

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Art. 57.
(Controversie agrarie).

      1. In materia di controversie agrarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che le controversie in materia agraria si svolgano secondo apposito rito speciale modellato su quello del lavoro, come modificato in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, che tenga conto delle particolarità della materia;

          b) prevedere che, alle controversie agrarie non richiamate dall'articolo 409 del codice di procedura civile, non si applichino le disposizioni del rito speciale che presuppongono la sussistenza di una controversia di lavoro.

Art. 58.
(Controversie in materia di sanzioni amministrative).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che le controversie in materia di sanzioni amministrative si svolgano secondo apposito rito speciale, modellato secondo il rito del lavoro, come modificato in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione o, nei casi previsti, anche direttamente del verbale di accertamento, in un termine perentorio decorrente dalla piena conoscenza dell'atto impugnabile;

          b) il coordinamento dell'impugnazione in sede giurisdizionale con il ricorso in sede amministrativa, nelle ipotesi in cui è possibile l'impugnazione diretta del verbale di accertamento;

          c) la possibilità di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto da parte del giudice adito con l'impugnazione.

 

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Art. 59.
(Modifiche ai procedimenti speciali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono razionalizzare e omogeneizzare la disciplina delle controversie in materia di separazione e di divorzio e i giudizi ad essi collegati, i giudizi di scioglimento delle comunioni, i giudizi di interdizione e di inabilitazione, i giudizi per la dichiarazione di paternità e di maternità naturali, i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, attraverso un procedimento che, nel rispetto del principio del contraddittorio, tenga conto dei peculiari interessi coinvolti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) con riferimento alla separazione e al divorzio, prevedere una fase introduttiva, finalizzata al tentativo di conciliazione e alla emanazione di provvedimenti provvisori, modificabili e revocabili nel corso del processo;

          b) con riferimento ai giudizi di scioglimento delle comunioni, prevedere, in alternativa alla possibilità di chiedere la divisione attraverso un ordinario processo di cognizione, un procedimento speciale ispirato ai princìpi degli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile;

          c) con riferimento ai giudizi di interdizione e di inabilitazione, prevedere che nel corso del procedimento sia conservata all'interdicendo o all'inabilitando la capacità processuale piena, anche in relazione alle impugnazioni;

          d) con riferimento ai giudizi per la dichiarazione di paternità e di maternità naturali, prevedere un procedimento che garantisca l'autonoma tutela degli interessi del soggetto, della cui filiazione si tratta, nonché il diritto di difesa di quest'ultimo.

 

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Art. 60.
(Riconoscimento delle sentenze straniere).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono trasferire nel codice di procedura civile la disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere, mantenendo i princìpi introdotti dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive modificazioni, ma limitando il riconoscimento automatico alle sentenze dei giudici dei Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni, bilaterali o multilaterali, sul reciproco riconoscimento delle sentenze.

Art. 61.
(Mutamento di rito processuale).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che, qualora il rito utilizzato non risulti corretto per motivi originari o sopravvenuti, sia sempre possibile la sua conversione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali.

Art. 62.
(Norme di coordinamento).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può modificare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice di procedura civile e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderli coerenti con le modifiche apportate dai decreti legislativi di cui al medesimo comma 1.
      2. Il Governo può, altresì, modificare, razionalizzare e coordinare le norme processuali civili contenute in leggi speciali, anche mediante il loro inserimento nel codice di procedura civile, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge.